(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 10
                         del 10 giugno 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  La  presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla
legge 17 maggio 1983 n. 217, disciplina le strutture ricettive extra-
alberghiere denominate:
     a) case per ferie;
     b) ostelli per la gioventu';
     c) rifugi alpini ed escursionistici;
     d) affittacamere;
     e) case e appartamenti per vacanze;
     f) alloggi agrituristici;
     g) miniaree di sosta.